PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana).

      1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territorialmente propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998.
      2. L'utilizzo della LIS è sempre consentito nei giudizi civili e penali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.
(Inserimento scolastico).

      1. L'insegnamento della LIS è garantito nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di consentire al bambino sordo prelinguale di imparare a parlare seguendo il normale ciclo dei coetanei normoudenti.
      2. Nei corsi di laurea universitari, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista l'istituzione della disciplina facoltativa attinente l'insegnamento della LIS.

Art. 3.
(Diagnosi precoce).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nelle

 

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forme previste dall'ordinamento, garantiscono l'attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi per tutti i bambini nati o divenuti sordi.
      2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1, le aziende sanitarie locali (ASL) predispongono appositi test audiologici a cui sottoporre obbligatoriamente tutti i neonati. Qualora dai test risulti un rischio di sordità a carico del soggetto, la ASL provvede ad attivare immediatamente un adeguato trattamento di recupero, consistente in interventi di abilitazione e di educazione linguistiche. Ai fini dell'ottimale esito del trattamento, è previsto anche il coinvolgimento dei familiari del soggetto.
      3. I trattamenti di recupero previsti dal comma 2 sono altresì garantiti anche ai soggetti in età scolare. In tali casi, accertata la patologia ed effettuata la diagnosi, il trattamento è attuato affiancando agli operatori dell'azienda sanitaria locale e ai familiari, ai sensi del citato comma 2, anche personale specializzato messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche interessate.

Art. 4.
(Regolamento).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti, detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge. Il regolamento deve in ogni caso:

          a) prevedere disposizioni volte a consentire l'utilizzo della LIS nei giudizi civili

 

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e penali, stabilendone le modalità tecniche;

          b) fissare le modalità atte a consentire l'utilizzo della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle regionali e degli enti locali;

          c) fissare le modalità di insegnamento della LIS nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di rendere effettivo l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione per gli alunni sordi, ai sensi dell'articolo 313 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

          d) fissare le modalità di introduzione nei corsi universitari della disciplina facoltativa attinente l'insegnamento della LIS;

          e) assicurare la formazione degli interpreti della LIS da parte di organismi qualificati e di associazioni riconosciute mediante appositi creditivi formativi e in collaborazione con le università;

          f) favorire l'integrazione delle persone sorde garantendo le pari opportunità di accesso all'informazione e alla fruibilità mediatica mediante la predisposizione di servizi di interpretariato della LIS;

          g) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l'utilizzo della LIS la piena applicazione alle persone sorde delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, che

 

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non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.